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Usb vince in tribunale: a Venaria Reale attività antisindacale di Coopculture.

Roma -

Grande vittoria di Usb contro Coopculture, che il Tribunale d’Ivrea ha riconosciuto colpevole di comportamento antisindacale in relazione allo sciopero proclamato da Usb Lavoro Privato di Torino il 6 gennaio scorso alla Reggia di Venaria. Quel giorno Coopculture, che è uno dei fiori all’occhiello di LegaCoop e che si riempie la bocca delle parole “democrazia” e “dignità”, aveva sostituito il personale in sciopero con lavoratori esterni. Di qui il ricorso Usb, in difesa del diritto di sciopero dei lavoratori, ex. Art.28/L.300/70, anche in virtù della scorretta procedura seguita dall’azienda che non aveva comunicato preventivamente i modi d’erogazione del servizio minimo essenziale.
Il Tribunale, accogliendo il ricorso e decretando la condotta antisindacale di Coopculture, riempie così un vuoto lasciato sorprendentemente aperto dal pronunciamento della Commissione di Garanzia che aveva invece ritenuto di non sanzionare l’azienda, pur “raccomandando” alle parti un accordo sulla regolamentazione di successivi eventuali scioperi, in quanto (e su questo il parere del Giudice è il medesimo) l’azienda avrebbe dimostrato che la “chiamata” dei lavoratori esterni sarebbe stata programmata prima dell’indizione dello sciopero e per motivi indipendenti da esso (il potenziamento del servizio in giornate di grande afflusso).
Ma, al di là del fatto che l’azienda non ha provveduto a comunicare tale previsto incremento alle RSA, né tantomeno ai Sindacati, mancando perlomeno di trasparenza, il Giudice sentenzia che l’azienda non avendo seguito le indicazioni dell’art.2 della L.146/90 che impongono di comunicare preventivamente non solo i lavoratori precettati ma anche i modi e i tempi del servizio previsto, ha commesso attività antisindacale, andando a ledere il diritto di sciopero.
La ratio di tale norma, infatti, è garantire correttezza d’informazione e trasparenza proprio al fine di evitare che l’azienda o la stazione appaltante, facciano il “gioco delle tre carte”, ovvero non comunicando ai lavoratori così come ai turisti, quello che la Legge impone come servizio minimo, s’utilizzi indebitamente la possibilità d’eludere lo sciopero, “gonfiando” immotivatamente il servizio minimo richiesto e di conseguenza i lavoratori precettabili. Inoltre, la stessa norma, se correttamente seguita dall’azienda (e così non è stato) avrebbe comportato che i lavoratori a chiamata presenti quel giorno, sarebbero dovuti, anche, essere eventualmente precettati, invece che risultare un’aggiunta “esterna” da “utilizzarsi per convenienza”.
Il Giudice per fortuna non si è appiattito sulle “miopi” posizioni della Commissione di Garanzia, ha “rilevato” la condotta antisindacale, ristabilendo un criterio minimo di salvaguardia del diritto di sciopero che sarebbe stato senz’altro leso permettendo a Coopculture e al Consorzio La Venaria Reale libertà totale nell’utilizzo dei lavoratori in spregio della Legge.
Il quale Consorzio La Venaria Reale ha ottenuto anche una vigorosa tirata d’orecchie perché, pur essendo il “padrone di casa”, si è disinteressato “totalmente della vertenza”, fatto senz’altro censurabile e irresponsabile. Non male per un ente che si chiama Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale” ed è composto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.
Con questa condanna il Consorzio e la cooperativa sono tenuti a ricordarsi che affianco all’interesse del “padrone di casa” di “tenere sempre tutto aperto” c’è il DIRITTO DEI LAVORATORI a scioperare nei limiti ma anche con le garanzie previste dalla Legge e che le conseguenze negative dello sciopero non si possono risolvere con l’arbitrio dell’”azione d’imperio” fuori dai limiti di Legge ma si devono risolvere nello spirito della vertenza in atto e di ciò che i lavoratori giustamente chiedono: salario dignitoso, lavoro e diritti.